Perché l’hanno chiamato proprio così? Cosa c’entra green? Facile, dovendo recepire le direttive europee emanate dal Regolamento Europeo n°953 sul passaporto sanitario, lo hanno fatto disonestamente, solo in facciata con il nome, per poi ferocemente negarle e contraddirle nel merito. Ecco i fondamentali articoli 21 e 36 del Regolamento Europeo n.953 pubblicato nella Gazzetta Europea il 15 giugno 2021; vi rammento che il Regolamento non è una decisione, una direttiva, una circolare bensì è l’atto giuridico sovranazionale più stringente e “obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri” (art.17) con cui la Commissione Europea può emanare il suo potere, tant’è che dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Europea “si applicano immediatamente e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui senza (addirittura) necessità di ulteriori atti”
art.17
Art.21
L’accesso universale, tempestivo e a prezzi abbordabili ai vaccini anti COVID-19 e ai test per l’infezione da SARSCoV-2, che sono alla base del rilascio dei certificati che costituiscono il certificato COVID digitale dell’UE, è fondamentale nella lotta contro la pandemia di COVID-19 ed essenziale per ripristinare la libertà di circolazione all’interno dell’Unione. Per facilitare gli spostamenti, gli Stati membri sono incoraggiati a garantire possibilità di test accessibili e ampiamente disponibili, tenendo conto del fatto che tutta la popolazione non avrebbe la possibilità di essere vaccinata prima della data di applicazione del presente regolamento.
Art.36
È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati.
Nota: Vi chiederete, cos’ha questa evidenzazione di così importante? Purtroppo, non bastando gli altri, questo bel passaggio (troppo limitativo e chiaro per il prurito autoritario del nostro governo), è la frase che, solo nella traduzione italiana, era stata guarda un po’ tralasciata e reintegrata successivamente (il 5 luglio) grazie ad un esposto di alcuni giuristi…pensate a che punto siamo, bari da quattro soldi senza ritegno!!! Vedi sotto:
RETTIFICA del 5 luglio
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0953R%2801%29
Ora pensate a quanto il nostro Green Pass rispetta questo Regolamento!!!
Vi aggiorno sul fatto che la segnalazione dell’On.Berlato presso l’Europa circa la totale difformità del green pass italiano rispetto alle direttive europee è stata accettata il 23 ottobre e che ora il Governo italiano sarà costretto entro 30gg a documentare i caratteri del suo provvedimento, dopo di che, se giustizia ancora c’è, scatterà la procedura d’infrazione contro il nostro governo per il mancato rispetto della norma regolatrice europea.